spacer.png, 0 kB





Password dimenticata?
Nessun account? Registrati

Annunci

Attivata sezione riservata agli iscritti del sito per la visualizzazione delle varie proposte di progetto in fase di realizzazione. Registrazione Richiesta.
 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow lo Statuto
lo Statuto dell'Associazione PDF Stampa E-mail
venerd́ 29 giugno 2007


ART. 1
Fra gli ex alunni dell'istituto Tecnico Industriale di Feltre, "Luigi Negrelli" viene costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, una Associazione di promozione sociale denominata "AMICI DELL’ITIS NEGRELLI".

ART. 2
L'Associazione ha sede in Feltre, via C. Colombo 11 - presso L'Istituto Tecnico Industriale "Luigi Negrelli".

ART. 3
L'Associazione è apolitica ed apartitica e senza fini di lucro, persegue finalità di utilità sociale ed ha per scopo principale il mantenimento ed il consolidamento dei rapporti di amicizia fra i diplomati della scuola, al fine di contribuire a realizzare un proficuo scambio di esperienze fra il mondo del lavoro e la scuola.

A tal fine l'Associazione di prefigge in particolare di:
1. promuovere, periodicamente, incontri, tavole rotonde, conferenze, fra membri dell'Associazione, Studiosi di discipline attinenti in particolare al corso di studi dell'Istituto, Associazioni di Categoria, Collegio dei Periti; favorire ogni forma di attività rilevante sotto il profilo culturale, artistico e sociale, con particolare riguardo al campo tecnico-scientifico.
2. Istituire una o più borse di studio a favore di allievi della scuola, ritenuti meritevoli (su segnalazione dei Consigli di classe), adoperarsi per ricercare le risorse per finanziare iniziative e/o interventi aventi scopo culturale promossi dall'Associazione e/o dalla Scuola.
3. Realizzare strumenti di comunicazione tra i Soci dell'Associazione (sito internet, notiziario, ecc) in modo tale che tutti possano essere facilmente raggiunti dalle informazioni sulle iniziative, realizzazioni e progetti utili al raggiungimento degli scopi anzidetti.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 4
L'Associazione è composta da:
• Soci Fondatori; sono soci fondatori gli ex allievi dell'Istituto Negrelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
• Soci ordinari; sono soci ordinari tutti gli ex allievi dell'Istituto Negrelli, gli insegnanti ed ex-insegnati del medesimo e coloro che sono interessati a fini e scopi dell’ Associazione, che chiedono di farne parte e di osservarne lo Statuto;
• Soci onorari; saranno nominati soci onorari le persone fisiche che avranno reso particolari servigi e/o ottenuto particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione e/o della scuola.

ART. 5
L'ammissione a socio ordinario avviene su domanda dell’aspirante socio solo dopo che la stessa è stata deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

ART. 6
La partecipazione all'Associazione è libera e volontaria ma impegna gli iscritti al rispetto delle risoluzioni decise dai propri Organi Rappresentativi secondo le competenze previste dallo statuto.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di approvare i rendiconti annuali, di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’ l’attività prestata.

ART. 7
La qualità di Socio è personale e non trasferibile. I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
I Soci non hanno alcun diritto sul fondo comune di cui al successivo art. 25 e conseguentemente non possono avanzare pretesa alcuna in caso di recesso, morte od esclusione. L'esclusione può essere proposta quando il Socio, con il suo comportamento può apportare pregiudizio morale o materiale all'Associazione, viene decisa dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 8
Ogni socio è obbligato a versare l'eventuale quota associativa annua nei tempi e nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci. Il mancato pagamento della quota provoca la decadenza dal diritto alla qualità di Socio.

ART. 9
L'Associazione è composta dai seguenti Organi:
1. L'Assemblea;
2. Il Presidente Onorario;
3.Il Consiglio Direttivo;
4.Il Presidente;
5. Il Vice Presidente;
6. Il Segretario;
7. Il Tesoriere.
Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 10
L'assemblea è costituita da tutti i soci.

ART. 11
L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, dal Consiglio Direttivo, per approvare il rendiconto annuale redatto dal Consiglio medesimo il quale relazionerà anche sull'andamento dell'Associazione. L'Assemblea Ordinaria determinerà il programma di attività del nuovo esercizio.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria nominerà i soci onorari.
L'Assemblea Straordinaria è convocata per approvare eventuali modifiche allo statuto dell'Associazione e per deliberare lo scioglimento dell’associazione.

ART. 12
L'Assemblea potrà essere convocata a mezzo lettera e/o posta elettronica o a mezzo pubblicazione su apposita pagina del proprio sito internet almeno 10 giorni prima della data fissata. L'avviso dovrà contenere luogo e data di svolgimento e gli argomento posti all’ordine del giorno. L'Assemblea potrà essere convocata anche quando almeno un decimo dei Soci ne abbiano fatto richiesta.

ART. 13
Tutti i Soci hanno diritto di intervenire all'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad 1 (uno) voto.

ART. 14
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. Il Presidente ha l'impegno di tenere correttamente l'Assemblea.

ART. 15
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16
L'Associazione è Amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 13 membri. I componenti del Consiglio Direttivo, nominati dall'Assemblea, durano in carica 2 anni. Le cariche elettive non sono rinnovabili oltre il terzo mandato.

ART. 17
II Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti, un Presidente, un Presidente Onorario (esterno al Consiglio stesso, senza facoltà di voto), un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo partecipa inoltre, di diritto, con parere consultivo ma senza diritto di voto, il Dirigente Scolastico pro-tempore od un suo delegato.

ART. 18
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La seduta del Consiglio sarà ritenuta valida se saranno presenti la maggioranza dei componenti. Le decisioni del Consiglio sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo potrà invitare, di volta in volta, con parere consultivo ma senza diritto di voto, i soci che sono interessati agli argomenti discussi o fare intervenire esperti o persone qualificate, qualora lo ritenga opportuno.

ART. 19
Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia causa, il Consiglio Direttivo, mediante propria decisione, provvede ad integrare il Consigliere cessato con il primo dei non eletti.

ART. 20
II Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, atti al compimento dell'oggetto sociale e dei programmi votati dall'Assemblea. Il Consiglio può delegare ad alcuni suoi componenti determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Propone all'Assemblea Ordinaria la nomina di eventuali soci Onorari.

ART. 21
II Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

ART. 22
Faranno parte del patrimonio dell'Associazione: il fondo comune, tutti i beni mobili ed immobili, che dovessero pervenire alla stessa attraverso erogazioni, acquisti, donazioni, contributi, lasciti, eventuali quote associative e ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

ART. 23
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Alla sua chiusura verrà redatto il bilancio, accompagnato dalla relazione sull'andamento dell'esercizio, il tutto dovrà essere sottoposto ed approvato dall'Assemblea dei soci.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
L’eventuale avanzo di gestione andrà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 24
La durata della Associazione viene fissata al 31 dicembre 2056 e potrà essere prorogata prima della sua scadenza.

ART. 25
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 15 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, in primis all'istituto tecnico Industriale Luigi Negrelli, e comunque a finalità di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
L'Assemblea che delibererà lo scioglimento dell'Associazione, provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori scelti anche fra persone estranee all'Associazione

ART. 26
Per quanto non stabilito nel presente statuto, si applicheranno le disposizioni previste dal Codice Civile in materia.
 
Pros. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB